(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 102 del 2 novembre 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Sede, composizione e funzionamento della commissione regionale per l'artigianato 1. L'art. 21 della legge regionale 25 novembre 1989, n. 8 e' sostituito dal seguente testo: 1. La commissione regionale per l'artigianato ha sede presso la regione ed e' costituita con decreto del Presidente della giunta provinciale. 2. Essa e' composta: a) dai Presidenti e/e dai commissari straordinari delle commissioni provinciali per l'artigianato di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria; b) da tre rappresentanti della regione nominati dalla Giunta regionale fra dirigenti regionali: uno del settore legale, uno del settore programmazione economica e uno del settore urbanistica; c) da cinque esperti in materia di artigianato nominati dalle associazioni artigiane regionali a struttura nazionale ed operanti nella regione. 11. Con decreto del presidente della giunta regionale, previa diffida, e' nominato un commissario straordinario nel caso in cui la commissione regionale per l'artigianato venga a trovarsi nella impossibilita' di funzionare o dia luogo a gravi irregolarita'.