(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 102
                        del 2 novembre 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                  PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
Sede,  composizione  e  funzionamento della commissione regionale per
l'artigianato
   1. L'art. 21 della legge regionale  25  novembre  1989,  n.  8  e'
sostituito dal seguente testo:
   1.  La  commissione  regionale per l'artigianato ha sede presso la
regione ed e' costituita con  decreto  del  Presidente  della  giunta
provinciale.
   2. Essa e' composta:
     a)   dai   Presidenti  e/e  dai  commissari  straordinari  delle
commissioni provinciali  per  l'artigianato  di  Catanzaro,  Cosenza,
Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria;
     b)  da  tre  rappresentanti  della regione nominati dalla Giunta
regionale fra dirigenti regionali: uno del settore  legale,  uno  del
settore programmazione economica e uno del settore urbanistica;
     c)  da  cinque  esperti in materia di artigianato nominati dalle
associazioni artigiane regionali a struttura  nazionale  ed  operanti
nella regione.
   11.  Con  decreto  del  presidente  della giunta regionale, previa
diffida, e' nominato un commissario straordinario nel caso in cui  la
commissione  regionale  per  l'artigianato  venga  a  trovarsi  nella
impossibilita' di funzionare o dia luogo a gravi irregolarita'.